Truffe online: il cliente paga se viene meno al dovere oggettivo di diligenza

Tribunale di Napoli, 30 novembre 2022, n. 10743
Chi ad oggi non ha ricevuto almeno un messaggio di posta o sms dal proprio Istituto di Credito ove si legge "Attenzione alle truffe! Non fornire mai i tuoi codici personali" oppure "RICORDA SEMPRE: se ricevi un messaggio che sembra provenire da noi e viene chiesto di cliccare qualcosa nel messaggio, è senza dubbio un TENTATIVO DI TRUFFA" ?
L'amara verità è che le truffe online sono divenute oramai il pane quotidiano dei malviventi e nonostante l'attenzione del Legislatore, degli Istituti di Credito e persino dei media, il cd. 'phishing' resta ad oggi una delle forme di frode telematica più in 'voga' in cui ignari utenti rischiano di incappare ogni giorno.
La procedura in sé è semplice:
viene creato un indirizzo e-mail fake rassomigliante un Istituto di Credito;
viene invitato l’utente a compiere un'azione come l’apertura di un link o di un file allegato;
viene richiesto all'utente di fornire uno o più dati personali: username, password, codice fiscale, data di nascita, fino alle coordinate bancarie;
e il gioco è fatto: l'ignaro utente nell'arco di brevi istanti si vedrà il conto ridotto se non addirittura azzerato.
A questo punto occorre domandarsi: ma ho il diritto ad essere risarcito? Ebbene, se da un lato la risposta è ovviamente positiva dall'altro la stessa contiene delle ferree riserve.
Con la pronuncia in esame il Tribunale di Napoli ha difatti negato tale richiesta ad un cittadino vittima di 'phishing' in quanto quest'ultimo non avrebbe prestato la necessaria diligenza richiesta dalle regole del settore con la conseguenza che nulla è dovuto se:
l'Istituto di Credito dimostra di offrire alla propria clientela un elevato grado di sicurezza (ad es. sistema di autenticazione a 2 fattori o la OTP)
l'utente ha agito in modo fraudolento o non ha adempiuto per colpa grave ai suoi obblighi imposti ex lege (D. Lgs. 11/2010) di attenersi ai termini di servizio e proteggere le credenziali di accesso.
In particolare, dalla sentenza si legge «[i]n definitiva, ciò che l'ordinamento rimprovera all'agente è di non aver osservato lo standard di diligenza richiesto dalla situazione concreta e con riferimento alle qualità soggettive dell' incolpato; di non avere cioè attivato quei poteri di controllo e di impulso che doveva e poteva attivare, in quel contesto spazio-temporale, al fine di scongiurare l'evento lesivo».
Ancora, «[l]'attore è tuttavia incappato in tale sito fasullo predisposto dai truffatori collegandosi ad un link inviatogli per email da un indirizzo palesemente non riconducibile in alcun modo alla Banca ... dove non compaiono né logo della banca né altri elementi identificativi della Banca e che risulta addirittura contenente errori di ortografia ... oltre che, per certi versi, anche poco comprensibile ("hai 48 ore per confermare le informazioni del tuo account perché non siamo in grado di convalidare le informazioni dell'account"). L'utente ... ha quindi compilato i campi di login sulla pagina fasulla digitando anche il codice OTP (One Time Password). Ciò senza sapere che il malvivente gli stava "rubando" le credenziali di accesso. Il malvivente, entrato in possesso di tutti e 3 i codici di accesso (nome utente, password e codice OTP) è riuscito pertanto ad effettuare l'accesso al portale della Banca ufficiale ed all'account dell'attore».
Se l’argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni nel merito non esitare a contattarci.
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