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Prescrizione delle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada.

avvgiulianaccari

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, ORD., 2.07.2024, N. 13304


Supponiamo di aver ricevuto in data 20.07.2008 un verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada.

Non avendo provveduto tempestivamente al pagamento ipotizziamo, poi, di aver ricevuto, in data 23.09.2013, la notifica di una cartella esattoriale contenente la sanzione amministrativa del 2008.

Infine, non avendo ottemperato al pagamento, l'Erarioci ci notifica in data 8.08.2018 un atto di intimazione di pagamento sempre avente ad oggetto quella stessa sanzione del 2008.

Alla luce di quanto sopra, possiamo tentare di opporci all'intimazione?

La risposta è affermativa.

Difatti, l'art. 28 della L. n. 689/1981, rubricato "Prescrizione", dispone che: "Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione".

Ebbene, nella vicenda oggetto della sentenza in commento, la riscorrente aveva, per l'appunto, proposto opposizione all'intimazione di pagamento del 8.08.2018 da parte dell'Erario per intervenuta prescrizione.

In particolare, era stata eccepita la prescrizione quinquennale del credito intervenuta dopo la notifica del verbale di accertamento di violazione (20.07.2008) e prima della notifica della cartella esattoriale (23 settembre 2013).

Nonostante le eccezioni sollevate ex adverso (di cui si dirà in un altro post), gli Ermellini hanno colto il ragionamento della ricorrente e hanno pronunciato il seguente principio: "In tema di riscossione coattiva di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la deduzione dell'estinzione per prescrizione del credito oggetto dell'intimazione, nel periodo intercorso tra la data di accertamento delle violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo, può essere proposta, senza limiti temporali, salvo il solo, ma imprescindibile, limite dell'interesse di agire, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., trattandosi di contestazione che ha ad oggetto (non la regolarità degli atti della riscossione, ma) l'esistenza del credito (e, quindi, la stessa sussistenza del diritto di procedere alla riscossione del credito)".


Se l'argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni, non esitare a contattarci.






 
 
 

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