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Pagamento del canone di locazione immobiliare nell'ipotesi di recesso di uno dei due conduttori.


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CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, 27.07.2024, n. 21051


La vicenda oggetto della sentenza in commento trae origine da un'intimazione di sfratto per morosità azionata dalla locatrice Sempronia nei confronti di Mevia.

In particolare, Mevia aveva preso un'immobile in affitto con l'amica Caia, condividendo con lei il relativo canone di locazione. Tuttavia, Mevia aveva sottoscritto il contratto in modo tale da far figurare entrambe le conduttrici come "solidali" e questo in quanto: 1. ognuna avrebbe avuto la propria stanza, 2. entrambe avrebbero goduto degli spazi comuni.

Un bel giorno Caia decideva di trasferirsi in un'altra città e, conseguentemente recedeva dal contratto di locazione liberando la sua stanza.

Ebbene, visto e considerato che Mevia ha continuato ad occupare solo la propria sola stanza, quest'ultima si rifiutava di corrispondere alla locatrice l'intero canone, ritenendo fosse dovuta unicamente la propria quota di spettanza e, pertanto, pochi mesi dopo riceveva in notifca l'intimazione di sfratto per morosità da parte della locatrice Sempronia a cui si è opposta per far valere le proprie difese, prima dinnanzi ai Giudici di merito e, poi, dinnanzi a querlli della Suprema Corte, essendo stata costretta a liberare l'immobile ed a pagare tutti i parziali canoni insoluti (ivi incluse le spese di lite).

Segue la massima della sentenza in oggetto: "nel caso in cui il contratto di locazione immobiliare in favore di due conduttori preveda che gli stessi siano tenuti a corrispondere solidalmente l'intero canone, il recesso di uno di essi (che non è subordinato al consenso dell'altro) non fa venir meno la soggezione del co-conduttore al pagamento dell'intero debito, indipendentemente dalla circostanza che egli abbia continuato ad occupare una sola porzione dell'immobile".

Detto in altri termini, in presenza di un’obbligazione solidale, non assume alcun rilievo il fatto che una co-conduttrice abbia lasciato l’appartamento e che vi sia un dubbio sulla sorte della stanza da quest’ultima occupata, perché la premessa dimostra in modo indiscutibile che la locazione non era per singole stanze, bensì per l’intero.

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