Ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato e consumo effettivamente registrato.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II, 1.07.2024, N. 18045
La Suprema Corte, in tema di condominio negli edifici, con la sentenza in oggetto, è tornata a pronunciarsi sul riparto delle spese del riscaldamento centralizzato in presenza di sistemi di misurazione del calore erogato.
In particolare, la controversia nasce dall'impugnazione da parte dei condomini ricorrenti della delibera assembleare con cui era stato adottato un criterio di ripartizione degli oneri di riscaldamento centralizzato che, a detta degli stessi, era illegittimo.
Nello specifico, era stato deliberato (non all'unanimità) il seguente riparto di spese:
20% a titolo di liquidazione forfettaria preventiva in capo a tutti i condomini (ivi inclusi quelli distaccati dal riscaldamento centralizzato) per il costo di gestione dell'impianto;
80% per i consumi effettivi scaturenti dalle letture dei contatori.
Ebbene, secondo gli Ermellini tale delibera, nel caso di specie, era effettivamente illegittima in quanto l'art. 1118, co. 4, c.c. impone al condomino distaccato unicamente di “concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
In linea di principio, quindi, nessuna liquidazione forfettaria preventiva è prevista ex lege in capo al condomino distaccato, ma è necessario un conteggio delle spese effettive per tali causali.
Sicché, con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione ha conseguentemente affermato che: "le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, devono essere ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri - sia pure solamente parziale - alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, considerandosi, perciò, che la ripartizione delle spese del riscaldamento centralizzato in misura proporzionale ai millesimi di proprietà è possibile solo in assenza di sistemi di misurazione del calore erogato che consentono di ripartirle in base all’uso".
N.B.: la ripartizione forfettaria fissa per le spese in questione potrebbe nel caso ritenersi legittima solo se adottata dall’unanimità dei condomini oppure se prevista dal Regolamento condominiale.
Se l'argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni non esitare a contattarci.
Comentarios