Prescrizione delle cartelle esattoriali.
Aggiornamento: 31 mag 2024

CORTE DI CASSAZIONE, ORD., 23.03.2021, N. 8120
Trattandosi di un tema estremamente complicato, in questo articolo ci si soffermerà esclusivamente sui termini di prescrizione delle cartelle esattoriali così come ricapitolato dalla Suprema Corte di Cassazione, da ultimo con l'Ordinanza in commento, la quale ha sostanzialmente confermato l'orientamento più tradizionale in materia ossia: i termini di prescrizione relativi ad una singola cartella esattoriale cambiano a seconda del tipo di tributo di cui l'Agenzia delle Entrate chiede il pagamento.
In particolare:
i tributi erariali si prescrivono in 10 anni;
il canone Rai, e i diritti da versare alla Camera di Commercio si prescrivono anch’essi in 10 anni;
i tributi locali si prescrivono in 5 anni;
i contributi previdenziali Inps e Inail si prescrivono in 5 anni;
le sanzioni tributarie, penali ed amministrative si prescrivono in 5 anni;
gli interessi maturati si prescrivono in 5 anni;
la tassa automobilistica si prescrive in soli 3 anni, decorrenti dall’anno successivo a quello in cui doveva essere versata.
Invero, "i crediti di imposta sono, in via generale, soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, ex art. 2946 cod. civ., a meno che la legge disponga diversamente (come, ad esempio, l’art. 3, comma 9, legge n. 335 del 1995, per i contributi previdenziali) e, in particolare che i crediti IRPEF, IVA e IRAP, nonché imposta di registro sono soggetti alla prescrizione decennale, non producendosi alcuna riduzione dell’ordinario termine di prescrizione proprio del credito solo per il fatto della iscrizione a ruolo e emissione della cartella (Cass. 9906/2018; 19969/2019; Cass. 12740/2020). Sono invece soggette alla prescrizione quinquennale le sanzioni, ai sensi dell’art. 20 D.lgs. 472/1997 (Cass. 5577/2019) che, peraltro, non si applicano agli eredi secondo quanto dispone l’art. 8 del d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 19988/2019). Per quanto attiene agli interessi, quest’ultima obbligazione è accessoria a quella per sorte capitale e suscettibile di autonome vicende, sicché il credito relativo a tali accessori rimane sottoposto al proprio termine di prescrizione quinquennale come fissato dall’art. 2948 c.c. n. 4 decorrente dalla data in cui il credito principale è divenuto esigibile (Cass. 30901/2019)".
Naturalmente tali termini ricominciano a decorrere a fronte di eventuali atti interruttivi posti in essere da parte dell'Agenzia delle Entrate o altri enti di riscossione delegati.
Se l'argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni nel merito non esitare a contattarci.
Comments