Plurime cessioni del contratto di locazione e dell'azienda e inadempimento del pagamento del canone: chi ne risponde?

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ORD., 19/02/2024, n. 4405
Innanzitutto, esaminiamo la norma di riferimento ossia l’art. 36 della Legge n. 392/1978 per cui: “il conduttore può sublocare o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l’azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Locatore può opporsi, per gravi motivi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia alle obbligazioni assunte”.
Dunque, in caso di un'unica cessione del contratto di locazione (contestualmente a quella dell’azienda) effettuata ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 36, senza il consenso del locatore, tra (l’unico) cedente e (l’unico) cessionario intercorre un vincolo di responsabilità sussidiaria (contraddistinta dal cd. beneficium ordinis, che consente, perciò, al locatore di rivolgersi al cedente, con l’esperimento delle relative azioni giudiziali per il soddisfacimento delle obbligazioni inerenti il suddetto contratto, solo dopo che si sia configurato l’inadempimento del cessionario).
Nell’ipotesi invece di verificazione di plurime cessioni a catena, caratterizzate ciascuna dalla dichiarazione di non liberazione dei distinti cedenti, viene a configurarsi tra tutti i cedenti “intermedi” del contratto stesso (compreso il primo) un vincolo di co-responsabilità, rispetto al quale, secondo costante giurisprudenza deve ritenersi normalmente applicabile la regola generale della presunzione di solidarietà (ex art. 1294 c.c.), in virtù della quale tutti i cedenti (a loro volta cessionari) non liberati dal locatore risponderanno, in solido tra loro, dell’obbligazione inadempiuta dall’ultimo ed attuale conduttore.
Sicchè, in quest'ultima ipotesi, il locatore dopo aver previamente agito nei confronti dell'ultimo cessionario, potrà liberamente agire verso qualunque cedente e/o cessionario antecedente.
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