Occupazione abusiva dell’immobile: le Sezioni Unite ‘agevolano’ la tutela risarcitoria
Aggiornamento: 31 mag 2024

CORTE DI CASSAZIONE, S.S.U.U., 15.11.2022, N. 33645
Con una recente sentenza la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sullo spigoloso tema del “danno derivante da occupazione sine titulo d’immobile” andando (per fortuna) a semplificare la tutela risarcitoria in questione sulla base del principio della ‘normalità’ del danno nel caso di mancato godimento del bene da parte del legittimo proprietario.
Per coloro che non operano nel diritto potrà sembrare una questione fine a sé stessa: “se dei terzi occupano abusivamente l’immobile di mia proprietà oltre alla restituzione dello stesso mi spetta anche il risarcimento”.
Ebbene, non sempre è stato così o meglio, non sempre la tutela risarcitoria si allineava alle esigenze dei proprietari che agivano in giudizio per vedersi riconosciuti i propri diritti.
In questa sede, considerato che si tratta di un tema particolarmente delicato, ci si limita a riportare i principi di diritto così come enunciati dalle Sezioni Unite, ma se l’argomento ha attirato la tua attenzione e vuoi ricevere maggiori informazioni non esitare a contattarci.
«1. nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta;
2. nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato;
3. nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato».
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