La quietanza di pagamento dell'assicurato quale prova atipica.
Aggiornamento: 22 set 2023

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, ORD., 01.06.2023, N. 15529
Può una quietanza di pagamento dimostrare il fatto materiale della ricezione del pagamento stesso? Può essere valutata quale prova tout court dal Giudice?
Ebbene, ancora con una recente pronuncia, la Suprema Corte ha inteso rimarcare un secco no al quesito ogni qual volta si tratti di quietanza proveniente da un terzo estraneo alla lite (cd. quietanza atipica).
Ma andiamo con ordine.
Sui fatti di causa: un'agenzia assicurativa convenne in giudizio il proprietario di un'officina, presso la quale era stata depositata l'automobile di un proprio assicurato, onde ottenere il pagamento di circa € 41.000,00 che aveva elargito a titolo di indennizzo per il furto della stessa.
In altri termini, l'officina presso la quale era custodita l'automobile subì una rapina, conseguentemente l'assicurazione indennizzò il proprietario assicurato e, alla fine della fiera, chiese al proprietario dell'officina il rimborso di quanto elargito.
Orbene, tralasciando le argomentazioni che si potrebbero spendere sulla cd. "responabilità del custode" o sull'accertamento di una colpa specifica in capo a quest'ultimo, ciò che rileva nel caso di specie è se l'assicurazione abbia o meno provato in giudizio l'effettivo pagamento in favore dell'assicurato.
A riguardo, la Suprema Corte ha affermato che «[è]pur vero che ai fini della surroga ex art. 1916 c.c., l'assicuratore può adempiere all'onere di provare la sua qualità di assicuratore ed il danno risarcito con la produzione della quietanza, se essa contiene la prova del contratto d'assicurazione e l'individuazione del danno risarcito (Cass. n. 20901 del 2013, n. 919 del 1999). Tuttavia, quale prova del fatto materiale della ricezione del pagamento da parte dell'assicurato, la quietanza resta una scrittura proveniente da un terzo estraneo alla lite, per cui non può avere l'efficacia di prova piena in ordine ai fatti da essa attestati che ordinariamente le si attribuisce nei confronti della parte che l'ha sottoscritta».
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