Impugnazione della delibera assembleare da parte dell'ex condomino

CASSAZIONE CIVILE, SEZ. II, 14.06.2024, N. 16654
Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è tornata sul tema della legittimazione attiva in ambito condominiale, e, più in particolare, ha risposto al seguente quesito: in tema di azione di annullamento delle delibere condominiali, viene meno l'interesse ad agire se il condomino che ha impugnato la delibera ex art. 1137 c.c. vende il proprio immobile in corso di causa?
Ebbene, secondo gli Ermellini la legittimazione ad agire per l’annullamento, attribuita dall’art. 1137 c.c. ai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozione dell’atto impugnato, essendo l’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c. quale condizione dell’azione di impugnazione della deliberazione collegiale.
Sicché, secondo la Corte: “il venir meno, in corso di causa, del requisito di legittimazione consistente nell'essere l'attore condomino impedisce al giudice di pronunciare l'annullamento della deliberazione impugnata, essendo venuto meno il potere dell'attore di interloquire sul modo di operare dell’assemblea e di incidere sugli effetti da essa derivanti, a meno che lo stesso attore non prospetti (sin da subito) che la permanente efficacia di detta delibera continua a ripercuotersi sulla sua sfera patrimoniale, ad esempio per essere egli tuttora obbligato a contribuire alle spese che quella aveva approvato e ripartito.”
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