Il mancato rilascio al locatore dell'immobile, alla scadenza del contratto di locazione, non costituisce impossibilità sopravvenuta della prestazione di consegna al nuovo conduttore.

CORTE DI CASSAZIONE, Sez. III, ORD., 04.03.2024, N. 5782
Supponiamo il caso in cui abbiamo locato ad un terzo un nostro immobile ad uso non abitativo e che poco prima della scadenza naturale del contratto ne sottoscriviamo uno nuovo con un differente inquilino... giusto per non lasciare l'immobile vuoto. Bene, ma cosa succede se il precedente conduttore non rilascia l'immobile in questione alla scadenza naturale del contratto? Può la mancata liberazione dello stesso essere motivo di esclusione dell’inadempimento colpevole da parte del locatore nei confronti del neo conduttore?
Ebbene, con l'Ordinanza in commento la Suprema Corte si è pronunciata proprio su questo tema, di fatto superando la ricostruzione logico-giuridica assunta dai giudici di merito.
In particolare, secondo gli Ermellini "in tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, l'inottemperanza del precedente locatario all'obbligazione di rilascio alla scadenza del contratto non può essere dedotta quale sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. per escludere l'inadempimento del locatore all'obbligazione di consegnare l'immobile al conduttore nel termine pattuito". Questo in quanto è un'evenienza possibile il fatto che il conduttore non intenda rilasciare di sua sponte l'immobile, sicchè è onere del locatore attivarsi per tempo intimando una preventiva licenza per finita locazione nel caso in cui esso sia consapevole della volontà del conduttore di non voler liberare l'immobile in questione alla scadenza naturale del contratto.
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