Delibera di aumento del capitale nelle S.r.l.: termine di impugnazione.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, ORD., 24.05.2023, N. 14469
Chi opera nel settore è ben consapevole del fatto che, a livello sistematico, la S.r.l. gode di uno spirito prettamente personalistico (a differenza che nelle S.p.A.) tanto che, nella fattispecie in questione, a detta del socio ricorrente, la pubblicità commerciale realizzata attraverso il Registro delle Imprese dovrebbe essere disapplicata nelle società a responsabilità limitata, proprio perchè mortificatrice della partecipazione attiva dei soci alla vita della società, in quanto impone loro la necessità di consultare i registri pubblici in luogo dei libri sociali.
Sostanzialmente, il ricorrente, nella propria impugnativa, da un lato riconosceva il rinvio svolto dall'art. 2479 ter, co. 3, c.c. (dettato in materia d'invalidità delle delibere delle S.r.l.) all'art. 2379 ter c.c., prevedendo quindi una disciplina omogenea con quella delle S.p.a., dall'altro però sosteneva che i giudici del merito avrebbero utilizzato tale rinvio in modo cd. omologante, senza comprendere il divario esistente tra i due tipi societari che avrebbe imposto all'interprete, per un verso, di individuare il dies a quo per impugnare le delibere di aumento del capitale sociale dalla trascrizione delle stesse nei libri sociali e, per altro verso, di considerare perpetua la possibilità di impugnare la delibera, in caso di contestazione della data di trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.
Con l'ordinanza in commento la Corte, tuttavia, rammenta che che è la stessa norma sopra richiamata, e cioè, l'art. 2479 ter, co. 4, c.c., a richiamare, espressamente, per l'impugnativa delle delibere di aumento di capitale, il disposto normativo dettato, per le società per azioni, dal co. 1 dell'art. 2379 ter c.c., che dispone altrettanto espressamente che l'impugnativa non può essere proposta "dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese".
Ne consegue che «... il taglio personalistico del tipo societario, l'incentivazione alla partecipazione alla vita sociale, la valorizzazione dei contributi personali all'impresa organizzata in forma societaria non possono avere alcuna incidenza, nè diretta nè indiretta, sul diverso profilo della decorrenza di un termine decadenziale che obbedisce, invece, alla diversa esigenza di rendere, da un lato, facilmente percepibile dai soci e dai terzi interessati il contenuto di deliberazioni che rivestono particolare importanza nella vita societaria, anche in relazione al regime e all'effettività della responsabilità patrimoniale della società e alla tutela dei diritti dei terzi (e ciò, tramite proprio l'iscrizione nel Registro delle imprese del deliberato assembleare) e, dall'altro, di rendere certa ed incontrovertibile la consistenza patrimoniale della società in termini relativamente brevi (e ciò, tramite l'espressa previsione di un termine ristretto per l'impugnazione giudiziale delle delibere in esame)».
Il ricorso, dunque, venne rigettato.
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