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Danno all'immobile e prescrizione del diritto al risarcimento da fatto illecito.



CORTE DI CAZZAZIONE, SEZ. III, SENT., 12.02.2023, N. 4677


Con la sentenza in commento, la Suprema Corte è dovuta intervenire di recente sulla labile differenza tra illecito a natura istantanea ed illecito a natura permanente e, più in particolare, sul relativo termine di prescrizione del diritto al risarcimento per i danni subiti.

Un tema tema che, per quanto possa apparire banale, nella pratica posso assicurarvi che così non è.

Poniamo il caso che voi decidiate di fare dei lavori di ristrutturazione presso il vostro appartamento e che, in corso di opera, venga mutato di fatto lo stato del Condominio stesso, ad esempio perchè i lavori non vengono effettuati a regola d'arte o perchè viene "perforato" (o addirittura rimosso) una parte del muro portante (bene comune dei condomini) al posto del muro adiacente non portante.

Ebbene, ogni singola condotta assunta da un condomino lesiva dei beni del Condominio (e quindi produttrice di un danno rispetto al bene comune) e assunta in presenza dell'elemento soggettivo (quanto meno nei termini di colpa) costituisce potenzialmente un fatto illecito che a sua volta determina la nascita, in capo al Condominio stesso, del relativo diritto al risarcimento.

Ma entro quando il Condominio può esercitare questo diritto? Ecco che risponde la Cassazione e lo fa basandosi proprio sulla distinzione tra:


  • illecito istantaneo: caratterizzato da un’azione che si esaurisce in un lasso di tempo definito, lasciando permanere i suoi effetti.

  • illecito permanente: ipotesi in cui la durata dell’offesa è correlata –sul piano eziologico– al contestuale permanere della condotta colpevole dell’agente.

In particolare, la Suprema Corte ha affermato che «[a]llorquando si lamenti un danno ad un immobile per effetto della creazione di uno stato di fatto e si domandi l'eliminazione di questo ed il risarcimento del danno cagionato all'immobile, sia l'illecito costituito dalla creazione dello stato di fatto in sé e per sé quale fonte di danno come tale all'immobile, sia l'illecito rappresentato dalla verificazione di danni all'immobile in quanto originantisi come effetti della presenza dello stato di fatto, hanno natura di illeciti permanenti, con la conseguenza che [...] il termine di prescrizione del diritto al risarcimento per equivalente dei danni subiti dall'immobile in conseguenza dell'esistenza dello stato di fatto decorre in relazione a tali danni "de die in diem", a mano a mano che essi si verificano».


Se l'argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni nel merito non esitare a contattarci.





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