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Condizione di procedibilità e mediazione: revoca del decreto ingiuntivo.


A seguito di un acceso dibattito sorto sulla corretta individuazione della parte a cui spettava l’onere di avviare la mediazione dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo (sul quale, peraltro, era intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite n. 19596 del 19.09.2020) la cd. Riforma Cartabia ha definitivamente posto un freno ad ulteriori ed eventuali dubbi attraverso l'introduzione dell'art. 5 bis nel D. Lgs. n. 28/2010 (che disciplina la mediazione civile e commerciale) prevedendo, altresì, le conseguenze alla sua mancata attivazione.

In particolare, coloro che non sono operatori del diritto forse non sanno che il procedimento monitorio, ex artt. 633 e seguenti del Codice di Procedura Civile, si snoda in due distinte fasi:

  • la prima, a cognizione sommaria, ove è prevista l’emissione del decreto ingiuntivo, da parte del giudice competente, solo in presenza di specifica prova documentale del credito.

  • la seconda, eventuale e a cognizione piena, ove invece il debitore ha la possibilità di far cadere nel vuoto le pretese creditorie attraverso la produzione di prove idonee. 

Il problema sul quale, dunque, la giurisprudenza si interrogava da anni era quello della corretta individuazione della parte che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva l’onere di attivare la procedura di mediazione.

Ebbene, nonostante l'intervento delle Sezioni Unite sopramenzionato, la cd. Riforma Cartabia ha inteso mettere nero su bianco quanto già affermato dalla Suprema Corte ossia che, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una materia sottoposta a condizione di procedibilità, l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo e, ove essa non si attivi, ne conseguirà:

  1. la pronuncia di improcedibilità da parte del giudice;

  2. la revoca del decreto ingiuntivo opposto.


Se l'argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni nel merito non esitare a contattarci.




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