Compravendita: la garanzia decorre dalla consegna del bene a prescindere dalla scoperta del vizio

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, ORD., 09.02.2023, N. 3926
In generale, ai sensi dell'art. 1495 cod. civ., l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto indipendentemente dal momento della scoperta del vizio.
Sovente può capitare di acquistare un bene (mobile o immobile) e solo tempo dopo la conclusione del contratto ci si rende conto che la cosa acquistata è viziata. Ebbene, la regola di base è che tutti noi abbiamo 8 giorni di tempo dalla scoperta del vizio per denunciarlo al venditore.
A seguito della denuncia i casi son due:
o il venditore riconosce e ammette il relativo vizio e si assume l'impegno di porvi rimedio
oppure non lo riconosce e ci costringe ad intraprendere un'azione giudiziaria.
Nel primo caso, nasce una nuova e distinta obbligazione in capo al venditore e noi (nel caso in cui quest'ultimo si dimostrasse successivamente inadempiente) avremo dieci anni di tempo per agire in giudizio.
Nel secondo caso, invece, il termine per far valere i propri diritti si riduce drasticamente ad un anno.
Con l'ordinanza in commento, insomma, la Suprema Corte non ha fatto sconti e, difatti, ha affermato che «[o]ccorre, innanzitutto, effettuare una distinzione tra i vizi dell'immobile che sono stati ammessi e riconosciuti in sede di stipulazione del rogito notarile e quelli che si sono manifestati in seguito alla consegna del bene. Per quanto riguarda le azioni correlate ai vizi, la cui esistenza è stata ammessa dal venditore al momento del rogito, esse si prescrivono nel termine decennale ... il riconoscimento dell'esistenza dei vizi e l'assunzione dell'obbligo di rimozione degli stessi contestualmente all'atto di compravendita, costituisce, alla stregua dei principi generali valevoli per qualsiasi contratto, fonte di un'autonoma obbligazione, la quale si affianca all'originaria obbligazione di garanzia, senza estinguerla, tale obbligazione, pertanto, è sottoposta non già ai termini di prescrizione e decadenza previsti per quella di garanzia, ma all'ordinario termine di prescrizione decennale contemplato per l'inadempimento contrattuale ... Per quanto riguarda invece i vizi emersi successivamente alla stipula del contratto ... va ribadito in questa sede, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: "in tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c. c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio "(Cass., Sez. II, sent. n. 11037 del 2017)».
Considerato il brevissimo lasso di tempo a nostra disposizione, appare quindi consigliabile, ove possibile, agire o ai sensi del Cod. del Consumo che prevede un termine di due anni dalla consegna del bene, oppure, ove non dovessimo rientrare nella categoria dei consumatori, e sempre se possibile, ai sensi dell'art. 1667 cod. civ. che prevede un termine di due anni dalla consegna dell'opera.
Invero, nel caso sottoposto alla Suprema Corte gli attori ben avrebbero potuto agire nei confronti di coloro che avevano svolto i lavori di ristrutturazione dell'immobile compravenduto in questo modo avrebbero potuto godere di un termine di prescrizione più lungo.
Se l’argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni nel merito non esitare a contattarci.
Comments