Clausole abusive e contratti consumeristici: sorte del decreto ingiuntivo non opposto.
- mgcons
- 5 lug 2024
- Tempo di lettura: 1 min

CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU., 6.04.2023, N. 9479
Con la sentenza in commento Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato determinanti principi in tema di tutela del consumatore con specifico riferimento al procedimento di ingiunzione, allineando sostanzialmente la normativa nazionale a quanto espresso dalla Corte di Giustizia nelle sentenze del 17 maggio 2022 .
In poche parole, secondo gli Ermellini non potrebbe parlarsi mai di vero e proprio "giudicato" di un provvedimento (quindi anche solo banalmente un decreto ingiuntivo) se quest'ultimo è privo dell'analisi dei diritti del consumatore in materia di clausole abusive.
Ciò a significare che ogni qualvolta il giudice nazionale ha innanzi a sè un soggetto qualificabile come "consumatore" ai sensi del D. Lgs. 206/2005, lo stesso dovrà sempre e comunque (e quindi anche nei procedimenti monitori caratterizzati, per l'appunto, dall'iniziale assenza della parte potenzialmente ingiunta) esaminare le clausole contenute nei contratti posti alla base della pretesa dell'ricorrente.
Si tratta, dunque, di un controllo ufficioso svolto dal giudice (in questo caso) del monitorio circa la vessatorietà o meno delle clausole poste a fondamento del credito preteso contro un consumatore volto ad evitare la pronuncia di titoli che (se non opposti) determinerebbero la sospensione del processo esecutivo con l'avvio di un'opposizione tardiva.
Ebbene si, perchè se al momento dell'emissione de decreto ingiuntivo nei confronti di un consumatore il giudice omette di pronunciarsi sull'assenza o presenza di clausole aventi natura abusiva, allora competerà al giudice dell'esecuzione di farsene carico, "rimettendo in termini" il consumatore ingiunto onde potergli consentire l'eventuale proposizione dell'opposizione al titolo esecutivo.
Se l'argomento ti interessa e vuoi ricevere maggiori informazioni nel merito non esitare a contattarci.
Comments