Diritto all'oblio: sì al risarcimento ma solo se derivante da ingiustificato ritardo

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III, 1.03.2023, N. 6116
Ogni giorno testate giornalistiche ci rendono edotti dei più svariati fatti di cronaca, spesso individuando e portando alla nostra conoscenza il loro presunto autore con nome e cognome.
Il più delle volte il soggetto coinvolto risulta essere sì l'effettivo autore dell'illecito, tuttavia troppo spesso capita che colui che ha subito la gogna mediatica risulta essere invece totalmente estraneo ai fatti.
A questo punto ci si potrebbe domandare "ma questi 'falsi colpevoli' che hanno visto la loro reputazione personale azzerarsi tra una notizia e l'altra, hanno diritto ad una qualche tutela?" O meglio "oltre all'indiscusso cd. 'diritto all'oblio' hanno diritto ad una qualche forma di risarcimento?".
Ebbene, secondo gli ermellini si ma solo in presenza di un ingiustificato ritardo da parte della testata giornalistica.
Più nello specifico, con la sentenza in commento è stato affermato che la persona interessata dalla persistenza di una pubblicazione che reputa a sé pregiudizievole ha il (pacifico e indiscusso) diritto di tutelare la propria reputazione attraverso la richiesta (rivolta al quotidiano) di aggiornamento del sito o la rimozione della notizia con la conseguenza che, una volta che sia stata formulata una siffatta richiesta, il rifiuto ingiustificato di aggiornamento o rimozione risulta idoneo a integrare una condotta illecita tale da giustificare il risarcimento del danno prodottosi a partire dalla richiesta di aggiornamento/rimozione (danno che ovviamente va allegato e provato, anche in via presuntiva dalla parte lesa).
Sicché, se è vero che nel nostro ordinamento non vige un obbligo tout court di costante aggiornamento della notizia o di rimozione della stessa dopo che sia trascorso un determinato lasso di tempo, è anche vero che una volta che il soggetto leso si attiva in tal senso allora le testate giornalistiche sono obbligate a prendere tempestivamente gli opportuni accorgimenti pena il risarcimento del danno.
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