Marchio complesso e d'insieme: la Cassazione fa il punto sulla confondibilità.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I, ORD., 15.12.2022, N. 36862
Il caso sottoposto alla Corte è in sé tutto sommato semplice:
la "Società A" - dotata di un proprio marchio complesso - sostiene che la "Società B" - dotata anch'essa di un marchio complesso - abbia contraffatto il proprio segno distintivo e chiede, oltre al risarcimento del danno, altresì la nullità del marchio di quest'ultima nonché l'inibitoria della prosecuzione dello stesso.
Prima di soffermarci sulla pronuncia in commento è bene rilevare, in termini generali, che il marchio complesso consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile. Quest'ultimo si distingue dal marchio d'insieme, in quanto in tale segno manca l'elemento caratterizzante e tutti i vari elementi sono singolarmente privi di distintività, derivando il valore distintivo, più o meno accentuato, soltanto dalla loro combinazione o, appunto, dal loro insieme.
La Corte, nella vicenda in questione, rammenta che quando si è in presenza di un marchio complesso, la valutazione della somiglianza tra due marchi non può essere limitata all'analisi di una sola delle componenti ed a paragonarla con un altro marchio in quanto è necessario procedere all'esame dei segni in conflitto considerati ciascuno nel suo insieme.
Ciò non esclude tuttavia che «l'impressione complessiva prodotta nel pubblico di riferimento da un marchio complesso [può], in determinate circostanze, essere influenzata da una o più delle sue [singole] componenti [sicché] in tali casi, laddove tutte le altre componenti assumono un rilievo trascurabile, la valutazione di somiglianza [può] essere affidata al solo esame di tali componenti».
Ne consegue che, se si include nel proprio marchio complesso un unico elemento (nominativo o emblematico) che caratterizza un marchio semplice (precedentemente registrato), tale condotta si potrebbe tradurre in una contraffazione di tale marchio, salvo che il nuovo marchio non sia costituito da altri elementi che lo differenziano da quello precedente e che siano tali da comportare un'alterazione sostanziale del suo significato.
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