Il condominio composto da soli Enti Pubblici non è equiparabile a un "consumatore"

TRIBUNALE DI POTENZA, 10.09.2024, N. 4081.
Il Tribunale di Potenza, con la sentenza in commento, ha rigettato l'opposizione proposta da un condominio, formato esclusivamente da due Enti Pubblici, contro un decreto ingiuntivo emesso per il recupero di interessi di mora maturati su fatture non pagate .
La particolarità del caso risiedeva proprio nel fatto che essendo il condominio in questione composto solo da Enti Pubblici lo stesso sosteneva di essere, comunque, qualificabile come "consumatore", con la conseguenza che il tasso di mora applicato in sede di procedimento monitorio doveva ritenersi errato perchè, a detta di quest'ultimo, nel caso di specie non avrebbero dovuto essere applicati gli interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002.
Il Tribunale, tuttavia, ha respinto questa argomentazione, in quanto l'art. 2 del D. Lgs. 231/2002, che definisce le "transazioni commerciali" soggette alla disciplina in materia di interessi di mora, include espressamente anche i contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni.
Il condominio, a fondamento della propria difesa, aveva peraltro richiamato dei precedenti giurisprudenziali, i quali, tuttavia, attenevano a situazioni in cui i condomini erano persone fisiche, operanti per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale.
In conclusione, anche se si tratta di una pronuncia di merito, la fattispecie analizzata dal Tribunale di Piacenza fa riflettere sull'importanza di un'attenta valutazione circa la natura giuridica dei soggetti coinvolti in un qualsivoglia contratto.
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