Dopo l'estinzione della S.r.l. qual è la sorte dei debiti tributari?
Aggiornamento: 31 mag 2024

CORTE DI CASSAZIONE, SS.UU, 15.01.2021, N. 619
Innanzitutto, è opportuno richiamare quanto disposto dall’art. 2495, co. 3, c.c. per cui «[f]erma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi».
Orbene, da una mera lettura della norma parrebbe dunque che i soci possano essere aggrediti (in generale) dai creditori sociali (ivi incluso l’Erario) solo nei limiti di quanto eventualmente riscosso in sede di liquidazione della società. Nulla di più e nulla di meno.
Se, dunque, in linea ipotetica, il socio in sede di liquidazione della società, non ha percepito alcunché, allora il creditore sociale (ivi incluso l’Erario) tecnicamente non vanterebbe alcun titolo verso di lui.
Ebbene, a fronte delle recenti pronunce della Suprema Corte, la realtà dei fatti sembra però essere del tutto differente.
Infatti, con riferimento all’Erario, i Giudici di legittimità, con un’ordinanza del 2018, hanno affermato che dopo l’estinzione della società, i debiti tributari di quest’ultima rimasti insoddisfatti possono essere contestati nei confronti dei soci della società stessa, anche nel caso in cui nulla abbiano ricevuto in sede di liquidazione.
L’ordinanza menzionata, tuttavia, pare essere stata superata dalla sentenza emessa dalla Cassazione a Sezioni Unite nel 2021 la quale (fortunatamente) sembra essere tornata sui propri passi in quanto dalla stessa si legge “il limite di responsabilità dei soci, di cui all’art. 2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all’atto di accertamento emesso nei loro confronti ma, al più, sull’interesse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci".
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